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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - voto – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 10/02/2011 (Rv. 617051 - 01)

Classe di creditori - Espressione di voto di creditore in conflitto d'interesse con quello della classe - Configurabilità - Esclusione - Valutazione di un interesse trascendente quello dei creditori singoli - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di votazione nel concordato fallimentare con classi di creditori, all'interno di esse il voto di ciascun creditore non può essere valutato alla stregua del rispetto o meno di un interesse comune trascendente quello dei singoli, non essendo configurabile alcun conflitto d'interesse, in quanto, da un lato, il fallimento non è un soggetto giuridico autonomo di cui i creditori siano partecipi e, dall'altro, questi ultimi sono costituiti in corpo deliberante in modo involontario e casuale, senza che ciò comporti la necessità di valutare un interesse comune trascendente quello dei singoli, nè sussiste in materia alcuna norma generale, avendo il legislatore disciplinato i casi di rilevanza del conflitto con specifiche disposizioni positive, così che la partecipazione al voto è la regola, mentre l'esclusione dallo stesso deve essere espressamente prevista.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3274 del 10/02/2011 (Rv. 617051 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_240, Dlgs_14_2019_art_243