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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare - esecuzione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6983 del 20/03/2018 (Rv. 648111 - 01)

Decreto del tribunale in ordine all'esecuzione del concordato - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Contestazione circa la misura e la qualità del credito soddisfatto - Ammissibilità - Esclusione - Giudizio di cognizione ordinaria - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.

E' inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 111 Cost. avverso il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di esecuzione del concordato fallimentare, si sia pronunciato su di una questione attinente alla misura di un credito da soddisfare, in quanto tale provvedimento, non potendo avere ad oggetto questioni decise con la sentenza di omologazione, le quali devono trovare la loro soluzione in sede contenziosa nelle forme ordinarie, non è idoneo a pregiudicare in modo definitivo e con carattere decisorio i diritti soggettivi delle parti. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto emesso dal tribunale fallimentare in merito alla misura dei crediti da soddisfare e delle somme da attribuire all'assuntore).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6983 del 20/03/2018 (Rv. 648111 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_124, Dlgs_14_2019_art_220, Dlgs_14_2019_art_243