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Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10384 del 30/04/2018 (Rv. 648556 - 01)

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dalla cd. l. Prodi - Art. 8, comma 3, lett. b), d.l. n. 70 del 2011 - Chiusura delle procedure - Rigetto dell'omologa del concordato fallimentare - Mancata individuazione dell’assuntore - Conversione in fallimento - Termine semestrale - Decorso - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi disciplinata dal d.l. n. 26 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi), ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. b), del d.l. n. 70 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 106 del 2011, in caso di mancata individuazione dell'assuntore del concordato fallimentare ovvero di rigetto della domanda di omologa della relativa proposta, il tribunale può disporre la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, ai sensi degli artt. da 69 a 77 del d.lgs. n. 270 del 1999, senza dover attendere il decorso del termine di sei mesi dalla conclusione dei detti procedimenti, trattandosi di norma tesa ad accelerare la chiusura di procedure aventi ormai funzioni esclusivamente liquidatorie che presuppone un nesso di consequenzialità diretta tra la mancata soluzione concordata e l'apertura del fallimento, salvo che non risultino in corso specifici e ben individuati atti di liquidazione suscettibili di determinare una pressoché immediata chiusura della medesima procedura.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 10384 del 30/04/2018 (Rv. 648556 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_314