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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16065 del 18/06/2018 (Rv. 649475 - 01)

Legittimazione all'opposizione - Ogni creditore (e “qualunque interessato”) - Conseguenza - Obbligo del giudice di decidere sull’opposizione - Fattispecie.

In tema di legittimazione all'opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", di cui all'art. 180, comma 2, l.fall., comprende anche i creditori che non raggiungono la soglia minima prevista dall'art. 180, comma 4, l. fall. Se uno dei creditori solleva formale opposizione all'omologa, pertanto, il Tribunale è tenuto a pronunciarsi nelle forme previste dal quarto e dal quinto comma dell'art. 180 legge fall., indipendentemente dal contenuto della contestazione, verificando dapprima l'ammissibilità dell'opposizione e poi la sua fondatezza. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale che aveva omesso di decidere sulla contestazione circa la convenienza del concordato, proposta da un creditore che non raggiungeva la soglia del venti per cento dei crediti ammessi al voto).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16065 del 18/06/2018 (Rv. 649475 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_112