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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - societa' e consorzi - societa' con soci a responsabilita' illimitata - societa' di fatto - fallimento dei soci - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14069 del 01/06/2018 (Rv. 649143 - 01)

Socio illimitatamente responsabile – Recesso – Domanda della società di ammissione al concordato preventivo entro l'anno dal recesso – Rigetto dell’omologazione – Dichiarazione di fallimento – Estensibilità ai soci receduti - Termine annuale – Decorrenza – Dichiarazione di fallimento – Principio di consecuzione – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

Il termine annuale entro cui il fallimento può essere esteso al socio illimitatamente responsabile, che sia receduto dalla società dopo la presentazione della proposta di concordato preventivo, dichiarata inammissibile, e prima della conseguente dichiarazione di fallimento, inizia a decorrere dalla data di scioglimento del rapporto sociale, e trova il suo limite finale nella data di estensione della dichiarazione del fallimento nei confronti del socio. L'estensione ai soci del fallimento della società, infatti, è istituto eccezionale, sicché non può operare il cd. principio di consecuzione tra le procedure concorsuali.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14069 del 01/06/2018 (Rv. 649143 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_033, Dlgs_14_2019_art_256