Skip to main content

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - acquisti del coniuge del fallito - Cass. n. 14681/2018

Revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi – Art. 69 l.fall. nel testo originario applicabile “ratione temporis” - Atto compiuto dal socio di società di fatto fallita – Prova dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio al momento del compimento dell’atto revocando - Necessità.

Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 69 l.fall., nella sua formulazione originaria, di un atto compiuto dal socio di una società di fatto a favore del coniuge, il presupposto oggettivo indicato dalla norma, consistente nell'effettivo esercizio di un'impresa commerciale da parte del socio all'epoca del compimento dell'atto revocando, non può essere automaticamente desunto dal possesso della qualifica di socio illimitatamente responsabile ma deve essere specificamente dimostrato dal curatore.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14681 del 06/06/2018 (Rv. 649123 - 01)

Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_169, Dlgs_14_2019_art_256

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

14681 

2018