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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - attribuzioni - ausiliari - Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20193 del 25/07/2019 (Rv. 654980 - 01)

Coadiutore del curatore fallimentare - Prestazione di opera professionale di natura intellettuale e necessità di iscrizione nell'apposito albo prescritto dalla legge - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità degli artt. 1418 e 2231 c.c.

La nomina di un coadiutore, ai sensi dell'art. 32, comma 2, legge fall., resta assoggettata alle norme pubblicistiche che regolano l'affidamento di incarichi nella procedura fallimentare e l'attività prestata non è perciò riconducibile all’esecuzione di un contratto d'opera professionale, atteso che la curatela si avvale di esso per ricevere un contributo tecnico al perseguimento delle finalità istituzionali; ne consegue che al rapporto che si instaura tra le parti è inapplicabile la disciplina risultante dagli artt. 1418 e 2231 c.c., in forza della quale l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del contratto tra professionista e cliente, privando il professionista non iscritto del diritto al pagamento del compenso.

Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20193 del 25/07/2019 (Rv. 654980 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_2231Dlgs_14_2019_art_129