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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere - fallimento - requisiti per la (non) fallibilità di cui all’art. 1 l.fall. - onere della prova della non fallibilità in capo all’imprenditore - sussistenza - valutazione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - caratteristiche - approvazione e deposito nel registro delle imprese - assenza di tali caratteristiche - conseguenze - possibilità per il giudice di non tener conto dei bilanci - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018
In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto inattendibili i bilanci prodotti dall'imprenditore al fine di dimostrare la propria non fallibilità senza la prova del loro deposito presso il registro delle imprese).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 33091 del 20/12/2018
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