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Compenso Commissario giudiziario e Commissario liquidator

Fallimento - Compenso Commissario giudiziario e Commissario liquidatore - Attivita' di commissario giudiziale e di commissario liquidatore svolta nella procedura di concordato preventivocon cessione dei beni

Fallimento - Compenso Commissario giudiziario e Commissario liquidatore - Attività di commissario giudiziale e di commissario liquidatore svolta nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni (Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 30 aprile-26 agosto 2004, n. 16989)

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 30 aprile-26 agosto 2004, n. 16989

Svolgimento del processo

Con decreto 16/2001 il Tribunale di Vicenza liquidava in 210 milioni di lire il compenso al dottore commercialista Bussolaro Daniele per l’attività di commissario giudiziale e di commissario liquidatore svolta nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni della Zanetti Group sr osservava il Tribunale che per l’attività di commissario giudiziale doveva – in conformità con quanto previsto dalle Su 4670/97 – essere liquidato un unico compenso per le due fasi della procedura di concordato preventivo e senza operare il raddoppio previsto dall’articolo 5 Dm 570/92, posto che tale norma doveva essere disapplicata per l’ingiustificata disparità di trattamento rispetto al curatore; che per la stessa ragione, il compenso al commissario liquidatore doveva essere liquidato ai sensi del richiamato decreto e non in base all’articolo 30 del Dpr 645/94 invocato dal dottor Bussolaro.

Contro il decreto, con atto notificato il 7 novembre 2001 al liquidatore della sr Zanetti Group, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Costituzione Bussolaro Daniele, censurando la sentenza per non aver applicato l’articolo 30 del Dpr 645/94 unica lex materiae per la liquidazione del compenso al commissario liquidatore dottore commercialista.

La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Il decreto ha liquidato sia il compenso spettante al ricorrente come commissario giudiziale, sia il compenso spettategli come commissario liquidatore. Solo questa voce è in contestazione e non perché il parametro è stato individuato, dal Tribunale, nella liquidazione dell’attivo, con esclusione di ogni compenso supplementare sull’ammontare del passivo del fallimento, non rientrando l’accertamento del passivo tra le funzioni del liquidatore (Cassazione 1730/94), ma perché – secondo il ricorrente – doveva trovare applicazione l’articolo 30.3 del “Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti” dettato con Dpr 645/94 ora riprodotto dall’articolo 30 del Dpr 100/97, qui non applicabile ai sensi dell’articolo 56 disp. att.: Cassazione 12176/00.

Poiché – assume il ricorrente – tale norma costituisce la disciplina specifica della materia, il Tribunale non poteva disapplicarla senza incorrere in violazione di legge ed eccesso di potere.

La censura di eccesso di potere, in quanto non si risolva in quella di violazione di legge, è inammissibile in sede di ricorso ex articolo 111 della Costituzione; la censura di violazione di legge, proposta in termini del tutto generici, non si fa carico degli argomenti che, a sostegno della disapplicazione, ha enunciato la sentenza 6924/97, richiamata anche dal decreto impugnato e che questo collegio pienamente condivide.

Il compenso al curatore fallimentare riceve disciplina unitaria dalla legge fallimentare (articolo 39 in relazione ai Dm 17 aprile 1987; 570/92); le funzioni del commissario liquidatorie sono indubbiamente assimilabili a quelle – peraltro più vaste – esercitate dal curatore fallimentare (Cassazione 1730/94); contrasta quindi con il principio di uguaglianza compensare diversamente funzioni identiche od assimilabili a quelle svolte dal curatore, solo perché diversamente valutate dalle diverse tariffe professionali (Su 4670/97; Cassazione 6924/97); la natura regolamentare del Dpr 645/94 ne consente, ove versi in contrasto con norme di legge o con principi costituzionali, la disapplicazione (Cassazione 10745/98).

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non luogo a provvedere sulle spese perché la società intimata non ha svolto attività difensiva.

PQM

Rigetta il ricorso.