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Dichiarazione di fallimento

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - piccolo imprenditore - Dichiarazione di fallimento - Requisiti - Nozione di attivo patrimoniale - Riferimento all'art. 2424 c.c. - Conseguenze - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 21647 DEL 05/09/2018

In tema di requisiti di fallibilità, la consistenza dell'attivo patrimoniale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall., nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e ricomprende le immobilizzazioni, l'attivo circolante, le attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, i ratei e i risconti, come documentati dai bilanci degli ultimi tre esercizi anteriori alla proposizione della domanda di fallimento, sicché è irrilevante il momento dell'acquisto del cespite da parte dell'imprenditore. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'assunto della società ricorrente secondo cui non doveva tenersi conto dell'unico cespite immobiliare acquistato diversi anni prima rispetto ai tre esercizi di riferimento dei bilanci prodotti).