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Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - condizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21175 del 24/08/2018

Controllo demandato al Tribunale in sede di omologazione - Valutazione della realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria in tempi ragionevolmente contenuti - Inclusione - Valutazione dei termini di adempimento e dei rischi temporali connessi - Spettanza al ceto creditorio - Fattispecie.

In sede di omologa del concordato preventivo, rientra nell'alveo del giudizio di fattibilità giuridica demandato al tribunale, la valutazione dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della proposta concordataria attraverso la previsione di una soddisfazione in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti; viceversa, sono rimessi all'apprezzamento dei creditori la verosimiglianza dei termini di adempimento prospettati e i rischi temporali connessi alla liquidazione dell'attivo, trattandosi di aspetti concernenti la mera convenienza economica.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto del reclamo avverso il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'inammissibilità di un concordato preventivo liquidatorio, aveva valorizzato - ritenendolo incluso nel quadro delle valutazioni giuridiche consentite al collegio – l'aspetto dell'incompatibilità tra il tipo di procedura concordataria prescelto e la programmata persistenza di un contratto d'affitto di azienda alberghiera per ulteriori sei anni al cui spirare era procrastinata la dismissione del complesso di beni).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 21175 del 24/08/2018