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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15111 del 28/11/2001

Credito portato da cambiale ipotecaria - Ammissione al passivo in via privilegiata - Produzione della nota d'iscrizione ipotecaria - Necessità - Esclusione.

 Ai fini dell'ammissione al passivo in via privilegiata di un credito portato da cambiale ipotecaria, non è necessaria la produzione della nota d'iscrizione; sicché, il giudice delegato, che in tale fase non ha elementi per individuare i beni sui quali va esercitata la prelazione, non può ammettere il credito in via chirografaria, ma deve riconoscere la prelazione ipotecaria, ammettendo il credito al passivo con formula generica (ossia, accertando la sua esistenza, entità e rango), pur senza specificazione dei beni investiti dalla garanzia.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15111 del 28/11/2001