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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - debiti pecuniari - compensazione

Giudizio promosso dal fallimento per il recupero di un credito del fallito - Credito opposto in compensazione - Eccezione riconvenzionale - Ammissibilità - Fondamento - Elementi distintivi dalla domanda riconvenzionale - Criteri.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013


Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 14418 del 07/06/2013


Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui "petitum" riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione - è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale