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fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore - diritto di difesa del fallendo

Limiti - Audizione dinanzi al giudice relatore anziché davanti al collegio - Irrilevanza - Fattispecie anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006. Corte di Cassazione,Sez. U, Sentenza n. 15872 del 25/06/2013


Corte di Cassazione,Sez. U, Sentenza n. 15872 del 25/06/2013


Nella fase che precede la dichiarazione di fallimento, il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale, sicché egli deve essere informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui la stessa è fondata, in modo da poter svolgere compiutamente, eventualmente anche con l'assistenza di difensori, la propria difesa, rivelandosi, così, affatto irrilevante che quest'ultima sia svolta davanti al giudice relatore, anziché innanzi al collegio. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n.5).