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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - poteri - bis

Giudice delegato che abbia autorizzato il curatore a proporre istanza per la dichiarazione di fallimento in estensione - Successiva partecipazione del medesimo giudice al collegio chiamato a pronunciarsi sul corrispondente ricorso - Possibilità - Esclusione - Fattispecie successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 e 169 del 2007. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10732 del 08/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10732 del 08/05/2013


Il giudice delegato che abbia autorizzato il curatore, ex art. 25, primo comma, n. 6, legge fall. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", risultante dalle modifiche apportategli dai d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e 12 settembre 2007, n. 169), a richiedere, alla stregua dell'art. 147, quarto comma, della medesima legge, l'estensione del fallimento in danno del socio accomandante asseritamente ingeritosi nell'amministrazione della società in accomandita semplice, non può, poi, partecipare al collegio chiamato a pronunciarsi sul corrispondente ricorso, trovando anche in tal caso piena e diretta applicazione il secondo comma del suddetto art. 25, la cui chiara portata precettiva impedisce a quel giudice di trattare i giudizi che abbia autorizzato.