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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - in genere – Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14250 del 12/07/2016

Società cooperativa - Imprenditore commerciale - Presupposti - Lucro oggettivo - Necessità - Fine mutualistico - Compatibilità - Fallibilità.

Lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, poiché è configurabile attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, può essere presente anche in una società cooperativa pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci, sicché anche tale società, ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell'art. 2545 terdecies c.c.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14250 del 12/07/2016