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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - decreto di chiusura - in genere

Reclamo - Termine - Applicabilità dell'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ. - Esclusione - Limiti. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9321 del 17/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9321 del 17/04/2013

 

In tema di chiusura del fallimento, l'inapplicabilità, con riferimento al termine per la proposizione del reclamo avverso il corrispondente decreto, della disciplina dettata dall'art. 327, secondo comma, cod. proc. civ., deriva dalla peculiarità del procedimento fallimentare, nella specie giustificabile con la natura di procedimento incidentale da riconoscersi al reclamo endofallimentare, sicchè la "conoscenza del processo" di cui alla citata norma va riferita alla conoscenza del procedimento fallimentare, conseguendone, pertanto, che quella disposizione potrebbe fondatamente essere invocata solo dal creditore che non abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 legge fall..