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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17050 del 11/08/2016

Procedimento prefallimentare - Società debitrice già incorporata per fusione - Instaurazione del contraddittorio nei confronti della incorporante - Necessità.

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio ex art. 15 1.fall., il ricorso per la dichiarazione di fallimento di una società già incorporata per fusione ed il relativo decreto di convocazione vanno notificati all'ente incorporante, che, ai sensi dell'art. 2504 bis c.c., assume i diritti e gli obblighi della prima e ne prosegue tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, pur conservando la suddetta società la propria identità per l'eventuale dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17050 del 11/08/2016