Skip to main content

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16269 del 03/08/2016

Domanda di liquidazione del compenso - Revoca del concordato - Successiva dichiarazione di fallimento - Conseguenze - Improcedibilità - Riproposizione della domanda in sede di accertamento del passivo fallimentare - Necessità.

Nel caso di revoca dell'ammissione al concordato preventivo e di successiva dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, la domanda di liquidazione del compenso del commissario giudiziale proposta nel corso del procedimento di concordato diviene improcedibile e deve essere riproposta, esaminata e decisa in sede di accertamento del passivo fallimentare.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16269 del 03/08/2016