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fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - opposizione allo stato passivo - verificazione

Poteri del giudice delegato - Credito assistito da ipoteca giudiziale - Revocabilità della garanzia - Rilievo officioso - Possibilità - Esclusione - Eccezione del curatore - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8246 del 04/04/2013


Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8246 del 04/04/2013

 

In tema di formazione dello stato passivo, ed a seguito delle riforme del 2006 e del 2007, il giudice delegato non può, rilevandone la revocabilità, escludere la garanzia di un credito per il quale sia stata iscritta ipoteca giudiziale, se non previa formulazione della corrispondente eccezione da parte del curatore, il quale, peraltro, alla stregua di quanto specificamente sancito dall'art. 99, settimo comma, legge fall., può proporre nel successivo giudizio di opposizione quelle eccezioni che non abbia sollevato in sede di verifica.

(Cosi statuendo, la S.C. ha confermato, sul punto, il provvedimento impugnato, rilevando che il curatore, costituendosi nel giudizio di opposizione, aveva sostenuto che la rettifica dello stato passivo era derivata da una sua eccezione di revocabilità della garanzia ipotecaria invocata dal creditore, ancorché non risultante dalla statuizione del giudice delegato).