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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - imprese soggette - imprenditore ritirato – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8092 del 21/04/2016

Termine annuale ex art.10 l.fall. - Decorrenza - Dalla cancellazione dal registro delle imprese - Prova della cessazione dell'attività in epoca anteriore da parte dell'imprenditore - Possibilità - Esclusione.

Il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8092 del 21/04/2016