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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - stato d'insolvenza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6306 del 19/03/2014

Ragionevole contestazione dei crediti - Conseguenze - Accertamento incidentale - Necessità.

Ai fini della dichiarazione di fallimento, la ragionevole contestazione dei crediti toglie all'inadempimento del debitore il significato indicativo dell'insolvenza, cosicché il giudice deve procedere all'accertamento, sia pur incidentale, degli stessi.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6306 del 19/03/2014