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Concordato preventivo - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.1521 del 23/01/2013

Diniego di omologazione - Dichiarazione di fallimento pronunciata con successiva sentenza resa all'esito di un autonomo procedimento prefallimentare - Reclami - Rigetto - Ricorsi per cassazione separatamente proposti, e riuniti in fase decisoria, avverso i suddetti provvedimenti - Interesse al ricorso afferente il concordato - Configurabilità - Limiti - Esito positivo del ricorso avverso la pronuncia di Fallimento - Necessità - Fondamento.

Impugnati separatamente, dalla medesima società, il decreto di rigetto del reclamo, ex art. 183 legge fall., avverso il diniego di omologazione di un concordato preventivo da essa proposto e la sentenza di rigetto del reclamo, ex art. 18 legge fall., contro il provvedimento che, successivamente, concludendo un autonomo procedimento prefallimentare, ne abbia dichiarato il fallimento, l'indispensabile interesse al ricorso in tema di concordato presuppone l'esito positivo di quello contro la dichiarazione di fallimento, altrimenti risultando del tutto inutile l'eventuale accoglimento del primo ricorso, che non potrebbe produrre effetti su di una non più contestabile sentenza di fallimento.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.1521 del 23/01/2013