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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10172 del 18/05/2016

Procedimento prefallimentare - Natura - Cognitiva e non esecutiva - Fondamento - Conseguenze - Sospensione dei procedimenti esecutivi ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Inapplicabilità.

La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può ritenersi cominciata l'esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 10172 del 18/05/2016