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Fallimento - Organi concordato preventivo

Concordato preventivo con cessione dei beni o ad esso assimilabile - Nomina del liquidatore - Scelta del commissario giudiziale - Conflitto di interessi - Configurabilità - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1237 del 18/01/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1237 del 18/01/2013

 

In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, o ad esso assimilabile, la nomina a liquidatore della persona già in carica come commissario giudiziale collide con il requisito, di cui al combinato disposto degli art. 182, secondo comma, e 28, secondo comma, legge fall. (nel testo, applicabile "ratione temporis" e risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. 12 settembre 2009, n. 167), che il liquidatore sia immune da conflitto di interessi, anche potenziale, ipotesi, invece, configurabile laddove nella sua persona si cumulino la funzione gestoria con quella di sorveglianza dell'adempimento del concordato, di cui all'art. 185, primo comma, della legge fall.