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Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22151 del 29/10/2010

Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione - Necessità - Negligenza nella condotta del debitore irreperibile - Rilevanza - Esclusione - Formalità - Notificazione - Derogabilità - Presupposti.

Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e del d.lgs. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza (come previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15, terzo comma, legge fall.) sia la regola anche quando il debitore si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, rendendosi irreperibile; il quinto comma dell'articolo citato permette tuttavia, con una previsione analoga a quella di cui all'art. 151 cod. proc. civ., che il presidente del tribunale, in sede di abbreviazione dei termini per la notifica e per le memorie, possa disporre che il ricorso ed il decreto predetti, se ricorrono particolari ragioni di urgenza, siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi. Ne consegue che è valida la comunicazione al debitore del decreto di convocazione avvenuta, come ordinato con specifico provvedimento del presidente del tribunale, per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, e non nelle forme della notifica di cui agli artt. 136 e s. cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22151 del 29/10/2010