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Fallimento - Apertura del fallimento - Procedimento

Natura - Cognitiva e non esecutiva - Fondamento - Conseguenze - Sospensione dei procedimenti esecutivi ex art. 20 della legge n. 44 del 1999 - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8432 del 28/05/2012

 

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8432 del 28/05/2012

 

La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l'esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l'esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dall'art. 20, comma 4, della legge n. 44 del 1999 in favore delle vittime di richieste estorsive e dell'usura.