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Fallimento - Opposizione allo stato passivo

Inapplicabilità delle norme dettate per l'appello - Mancata comparizione della parte opponente già costituita - Conseguenze - Procedibilità dell'opposizione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19145 del 06/11/2012


Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19145 del 06/11/2012

L'opposizione allo stato passivo è regolata dall'art. 99 della legge fall., anche in relazione alle domande tardive non accolte, per il rinvio operato dall'art. 101 della legge fall. Pertanto, stante l'inapplicabilità delle norme dettate per l'appello al giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancata comparizione della parte opponente, la quale si sia costituita nei termini, in udienza successiva alla prima, peraltro fissata dal tribunale per l'ammissione dei mezzi di prova, non può dar luogo a pronuncia di improcedibilità dell'opposizione.


Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345