Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - adunanza dei creditori - ammissione provvisoria dei creditori contestati – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 20/04/2016
Adunanza dei creditori - Provvedimenti adottati dal giudice delegato - Funzione - Individuazione della spettanza e dei limiti del diritto di voto - Conseguenze - Mancata approvazione del concordato e dichiarazione di fallimento - Formazione del passivo - Autonoma valutazione circa la sussistenza di un credito incluso fra quelli aventi diritto di prelazione - Possibilità.
I provvedimenti adottati dal giudice delegato, in sede di discussione del concordato preventivo, riguardo alla sussistenza ed al rango dei vari crediti hanno la sola funzione di stabilire se ed in quali limiti spetti il diritto di voto ai fini dell'approvazione del concordato stesso, sicchè non pregiudicano le pronunce definitive sulla esistenza dei crediti medesimi. Pertanto, l'inclusione di un credito, nell'adunanza di cui all'art 174 l.fall., tra quelli aventi diritto di prelazione e, come tali, privi del diritto di voto, non preclude, in sede di accertamento del passivo del fallimento dichiarato per la mancata approvazione del concordato, la possibilità di un'autonoma valutazione circa la sussistenza e la natura del credito relativo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 20/04/2016