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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19658 del 01/10/2015

Immobile abusivo - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19658 del 01/10/2015

È valida la vendita di un immobile abusivo eseguita nell'ambito di una procedura esecutiva individuale oppure concorsuale, come il fallimento, non trovando per essa applicazione, a norma dell'art. 40, comma 5, della l. n. 47 del 1985, le nullità previste dal comma 2 dello stesso articolo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19658 del 01/10/2015