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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere – Cass. n. 12994/2015

Cessione di crediti d'impresa mediante "factoring" - Fallimento del cedente - Opponibilità della cessione - Momento del pagamento - Conseguenze in tema di revocatoria fallimentare. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 23/06/2015

In tema di "factoring", la disposizione speciale di cui all'art. 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 individua nel pagamento del cessionario al cedente - e non nel perfezionamento dell'atto contrattuale - il momento dal quale fare discendere l'opponibilità della cessione al fallimento del cedente, a condizione che il curatore provi la "scientia decoctionis" del cessionario e che il pagamento sia eseguito entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto. Ne consegue che l'azione revocatoria fallimentare interessa non già il singolo pagamento, ma l'intero accordo in base al quale i crediti vengono ceduti, divenendo prive di effetto le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere esecuzione e, inoltre, rientra nel disposto dell'art. 67, secondo comma, legge fall. (e non dell'art. 67, primo comma, n. 2, legge fall.), colpendo disposizioni patrimoniali a titolo oneroso compiute dall'imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno comunque a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12994 del 23/06/2015

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