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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo gratuito – Cass. n. 13087/2015

Distinzione dagli atti compiuti per spirito di liberalità - Attribuzione patrimoniale effettuata dal coniuge fallito al momento della separazione - Atto a titolo gratuito - Configurabilità - Requisiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13087 del 24/06/2015

Ai fini dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 legge fall., atti a titolo gratuito non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, che è requisito necessario della donazione, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. Ne consegue che, l'attribuzione patrimoniale effettuata da un coniuge, poi fallito, a favore dell'altro coniuge in vista della loro separazione, va qualificata come atto a titolo gratuito ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13087 del 24/06/2015

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