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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19319 del 29/09/2015

Ammissione di un credito residuo rispetto ad un altro precedentemente soddisfatto - Effetti - Preclusione di azione revocatoria riguardante pagamenti parziali precedentemente percepiti dalla creditrice - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19319 del 29/09/2015

L'ammissione al passivo di un credito residuo rispetto ad un altro precedentemente soddisfatto, ancorché disposta in via definitiva e senza riserve, implica soltanto un accertamento dell'esistenza del titolo giustificativo del primo e non anche dell'insussistenza di un credito maggiore poiché prescinde da indagini sulla validità ed opponibilità alla massa di pagamenti parziali percepiti dal creditore, sicché non preclude la dichiarazione di inefficacia di questi ultimi, lasciando impregiudicate le relative questioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso che il giudicato endofallimentare formatosi sull'ammissione al passivo del credito relativo al saldo del corrispettivo dei lavori svolti per conto della fallita impedisse l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare con riguardo al pregresso pagamento, da parte della medesima fallita, di un acconto relativo agli stessi lavori).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19319 del 29/09/2015