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fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 06/08/2014

Domanda di ammissione al passivo - Privilegio - Domanda espressa - Necessità - Esclusione - Deduzione della causa del credito - Sufficienza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 06/08/2014

In tema di formazione dello stato passivo, la volontà del creditore che intenda ottenervi l'insinuazione in collocazione privilegiata può comunque desumersi, qualora manchi un'espressa istanza di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta, dovendosi determinare l'oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 06/08/2014