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fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare – Cass. n. 6028/2014

acquisti del coniuge del fallito - Atto di divisione tra coniugi - Socio unico di società a responsabilità limitata - Suo fallimento in estensione - Revoca ex art. 69 legge fall. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6028 del 14/03/2014

In tema di effetti del fallimento, non è revocabile ex art. 69 legge fall. (nel testo vigente "ratione temporis") l'atto pubblico di divisione che prevede l'assegnazione di una quota di comproprietà, pari alla metà di un immobile, al coniuge, già comproprietario dell'altra metà, da parte del socio unico di una società a responsabilità limitata, al quale sia stato poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo pubblicitario su di lui gravante ai sensi degli artt. 2462 e 2470 cod. civ. Tali norme, infatti, si limitano a sanzionare l'omessa pubblicità della qualità di socio unico, con l'attribuzione a quest'ultimo della responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali in caso di insolvenza della società, debitrice principale, ma non comportano la trasformazione "ipso jure" del socio in imprenditore individuale, con conseguente carenza del presupposto oggettivo della fattispecie speciale di cui al menzionato art. 69, consistente appunto nell'esercizio di un'impresa commerciale da parte del fallito.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6028 del 14/03/2014

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