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concordato preventivo - ammissione - condizioni –Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014

Revoca - Impossibilità di determinare l'esatta stima delle giacenze - Pretesa irrilevanza in ragione della proposta irrevocabile di acquisto da parte di un terzo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014

Ai fini della revoca di un concordato preventivo con cessione dei beni, l'esistenza di un'offerta irrevocabile di acquisto formulata da un terzo non rende irrilevante l'impossibilità, accertata dal tribunale, di determinare l'effettiva consistenza delle giacenze dell'impresa in concordato, atteso che, in caso d'inadempimento del terzo, la cui evenienza rientra tra gli elementi rimessi alla valutazione dei creditori, questi ultimi resterebbero cessionari di beni sulla cui veritiera consistenza non sarebbero stati informati.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 31/01/2014