Azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - spese giudiziali
Spese relative a giudizio vertente tra il condominio ed un singolo condomino - Imposizione delle stesse pro quota a carico di detto condomino - Invalidità della relativa deliberazione assembleare - Sussistenza - Fondamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20477 del 21/07/2025 (Rv. 676003 - 01)
In tema di condominio negli edifici, è nulla la deliberazione dell'assemblea condominiale che, all'esito di un giudizio che abbia visto contrapposti il condominio ed un singolo condomino, disponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, il pagamento delle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore nominato in tale processo; in tal caso, infatti, non può farsi applicazione, neanche in via analogica, degli artt. 1132 e 1101 c.c., trattandosi di spese per prestazioni fornite a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino.
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1101, Cod. Civ. art. 1132, Cod. Civ. art. 1137, Cod. Civ. art. 1139, Cod. Proc. Civ. art. 91
- Massime precedenti: Massime precedenti Conformi: N. 1629 del 2018 Rv. 647644 - 01