Assemblea dei condomini – attribuzioni
Spese di manutenzione straordinaria sostenute dall'amministratore senza preventiva autorizzazione - Ratifica da parte dell'assemblea - Ammissibilità - Limiti - Mancanza di indifferibilità e urgenza - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze - Approvazione ex post del consuntivo - Legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20541 del 21/07/2025 (Rv. 675630 - 01)
L'assemblea condominiale, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 1135 c.c., ha il potere di ratificare le spese effettuate dall'amministratore in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, ancorché non indifferibili e urgenti e di approvare ex post il consuntivo delle opere, così sanando la mancanza di una preventiva delibera di esecuzione e ripartizione del relativo importo.
- Riferimenti normativi: Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1130
- Massime precedenti: Massime precedenti Vedi: N. 2133 del 1995 Rv. 490697 - 01, N. 18192 del 2009 Rv. 609158 - 01