Sopraelevazione - diritto (di) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 02)
Condominio negli edifici - Diritto di sopraelevazione - Distinzione dal diritto di comunione sul lastrico - Obbligo di ricostruzione del lastrico.
In materia di condominio, il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, è concettualmente distinto da quello di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato ex art. 1102 c.c., essendo, peraltro, il titolare del primo tenuto altresì a ricostruire il lastrico di copertura che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare, in maniera che essi possano accedervi per le necessità derivanti dalla sua specifica funzione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16394 del 18/06/2025 (Rv. 675617 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1127
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