Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 05)
Amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - rendiconto - Approvazione del rendiconto condominiale - Contenuto e finalità delle informazioni contenute nel documento contabile - Individuazione - Criteri.
In tema di condominio negli edifici, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione da parte dell'amministratore all'assemblea di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l'indicazione delle somme incassate, nonché dell'entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l'individuazione e il vaglio da parte dell'assemblea delle modalità con cui l'incarico di amministrazione è stato eseguito.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14428 del 29/05/2025 (Rv. 674737 - 05)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1130_2, Cod_Civ_art_1123