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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 02)

Contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Creditore del condominio in forza di titolo esecutivo giudiziale - Azione esecutiva ex art. 63, comma 2, disp. att. c.c. - Quota di debito condominiale gravante sul singolo condòmino - Contestazioni in sede di opposizione all'esecuzione - Onere probatorio - Criteri di determinazione - Azioni di rivalsa interne - Salvezza.

La quota del debito condominiale gravante sul singolo condòmino contro il quale il creditore abbia agito in via esecutiva in base all'art. 63 disp. att. c.c., in caso di contestazioni espresse in sede di opposizione all'esecuzione - e fermo restando che spetta al condòmino intimato l'onere di allegare e provare che detta quota sia diversa da quella indicata del creditore - va determinata: a) in base alla delibera condominiale di riparto della spesa; b) se una delibera manchi o sia venuta meno, all'esito di una valutazione sommaria del giudice dell'opposizione all'esecuzione, ai soli fini dell'azione esecutiva in corso, tenendo conto delle indicazioni dell'amministratore, degli elementi certi disponibili ed eventualmente, in mancanza, facendo ricorso alla tabella millesimale generale; in tali casi restano, tuttavia, salve le eventuali successive appropriate azioni di rivalsa interna tra condòmini.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615