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Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso – Cass. n. 24526/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - contrattuale - Regolamento contrattuale - Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso - Natura del vincolo - Servitù reciproche - Sussistenza - Condizioni per l'opponibilità ai terzi aventi causa - Trascrizione immobiliare.

 

Le clausole contenute in un regolamento condominiale di formazione contrattuale, le quali limitino la facoltà dei proprietari delle singole unità di adibire il loro immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette, pertanto, ai fini dell'opponibilità "ultra partes", alla trascrizione in base agli artt. 2643 n. 4 e 2659 n. 2 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24526 del 09/08/2022 (Rv. 665393 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2643, Cod_Civ_art_2659

 

Corte

Cassazione

24526

2022