Skip to main content

Sopraelevazione rispetto ad un immobile di proprietà esclusiva costruito in tutto o in parte fuori terra – Cass. n. 5023/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - limiti Art. 1127 c.c. - Presupposti di applicazione - Sopraelevazione rispetto ad un immobile di proprietà esclusiva costruito in tutto o in parte fuori terra - Applicazione in favore di locali interrati - Esclusione.

 

L'art. 1127 c.c. costituisce norma speciale che presuppone l'esistenza di un edificio, per tale intendendosi la costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, sulla quale venga eseguita, a cura del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di copertura, una sopraelevazione. La disposizione non è applicabile, pertanto, al manufatto edificato sulla soletta di copertura di un garage interrato, a prescindere dal regime di proprietà dello stesso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5023 del 16/02/2022 (Rv. 663920 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127

 

Corte

Cassazione

5023

2022