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Impugnazione deliberazioni condominiali – Cass. n. 28508/2020

Comunione dei           diritti  reali    -          condominio    negli    edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione deliberazioni condominiali - Previsione della possibilità di compromettere in arbitri tali controversie – Legittimità - comunione dei diritti reali -condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - In genere.

In tema di impugnazioni delle delibere assembleari, il comma 2 dell'art. 1137 c.c., nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell'assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d'altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 c.p.c..

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28508 del 15/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1137, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808_1

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28508

2020