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Condominio negli edifici - assemblea dei condomini -  Cass. n. 25558/2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - In seconda convocazione - Ex art. 1136, comma 3, c.c. - Interpretazione - Valore proprietario di almeno un terzo dell'edificio da parte di coloro che l'hanno approvata - Sufficienza - Esclusione - Maggioranza del valore rispetto a coloro che hanno votato contro - Necessità - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, la regola posta dall'art. 1136, comma 3, c.c., secondo la quale la deliberazione assunta dall'assemblea condominiale in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio, va intesa nel senso che, coloro che abbiano votato contro l'approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che abbiano votato a favore, atteso che l'intero art. 1136 c.c. privilegia il criterio della maggioranza del valore dell'edificio quale strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25558 del 12/11/2020 (Rv. 659673 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136

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