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Condominio negli edifici - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio -  Cass. n. 25782/2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Azione di reintegrazione nel possesso di parti comuni - Legittimazione passiva dell'amministratore di condominio - Sussistenza.

In tema di condominio, così come va riconosciuta la legittimazione attiva dell'amministratore - in base ad un'interpretazione estensiva dell'art. 1130, n. 4), c.c. - ad esercitare l'azione di reintegrazione nel possesso, allo stesso modo deve riconoscersi la sua legittimazione passiva, qualora un'azione relativa alle parti comuni venga svolta nei confronti del condominio e si tratti di compiere atti conservativi sui beni di proprietà comune del condominio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25782 del 13/11/2020 (Rv. 659677 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1168, Cod_Civ_art_1131

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25782

2020