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Diritto del condomino di esaminare ed ottenere copia dei registri condominiali - Cass. n. 15996/2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – rendiconto - Diritto del condomino di esaminare ed ottenere copia dei registri condominiali ex artt. 1129, comma 2 e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012 - Corrispondente obbligo di rendiconto dell'amministratore - Condizioni - Onere della prova.

Gli artt. 1129, comma 2, c.c. e 1130-bis c.c., come novellati dalla l. n. 220 del 2012, prevedono la facoltà dei condomini di ottenere l'esibizione di registri e documenti contabili condominiali in qualsiasi tempo, non necessariamente in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea, semprechè l'esercizio del diritto di accesso non si risolva in un intralcio all'amministrazione, ponendosi in contrasto con il principio della correttezza ex art. 1175 c.c.; al condomino istante - il quale non è tenuto a specificare le ragioni della richiesta - fa capo l'onere di dimostrare che l'amministratore non gli abbia consentito l'esercizio della facoltà in parola.

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15996 del 28/07/2020 (Rv. 658788 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130_2

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2020