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Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c. - Cass. n. 15995/2020

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Domanda di revoca dell'amministratore ex art. 1129 c.c. - Statuizione adottata in sede di reclamo - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Limiti – Fondamento - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') – decreti  .

In tema di condominio negli edifici, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione contro il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, abbia provveduto sulla domanda di revoca dell'amministratore, al fine di proporre, sotto forma di vizi "in iudicando" o "in procedendo", censure che rimettano in discussione la sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione (nella specie, riconducibili alla mancata convocazione dell'assemblea), perché tale statuizione, adottata all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, è priva di efficacia decisoria e non incide su situazioni sostanziali di diritti o "status", potendo invece il decreto essere impugnato davanti al giudice di legittimità limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio, concernente posizioni giuridiche soggettive di debito e credito, che discendono da un autonomo rapporto obbligatorio.

Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15995 del 28/07/2020 (Rv. 658464 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_742_1

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2020