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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - nomina e revoca - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020 (Rv. 657259 - 01)

Procedimento di revoca dell'amministratore - Legittimazione passiva - Spettanza al solo amministratore - Conseguenze - Intervento adesivo del condominio o di singoli condomini - Inammissibilità - Conseguenze in tema di spese.

Il procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio riveste carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, ed è ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore. Tali essendo le caratteristiche del giudizio, non è pertanto ammissibile, in esso, l'intervento adesivo del condominio ovvero di altri condomini rispetto a quello istante, uniche parti legittimate a parteciparvi e contraddirvi essendo il ricorrente e l'amministratore, con la conseguenza che gli effetti del regolamento delle spese ex art_ 91 c.p.c. devono esaurirsi nel rapporto tra costoro.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 21/02/2020 (Rv. 657259 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_737

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI

CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

AMMINISTRATORE