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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali – Cass. n. 28282/2019

Spese di gestione (ripartizione) -in genere - Riscaldamento centralizzato - Adozione del sistema di contabilizzazione del calore -  Ripartizione delle spese - Criterio - Consumo effettivamente registrato - Conseguenze - Riparto sulla base di criteri diversi - Illegittimità - Fattispecie.

Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri - sia pure solamente parziale - alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né potendo a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, la quale aveva ritenuto legittima una delibera condominiale che, in presenza di un sistema di contabilizzazione del calore, aveva ripartito le spese di riscaldamento per il metano al 50% in base al consumo registrato e, per il restante 50%, in base ai millesimi di proprietà, secondo quanto previsto dal punto 10.2 della Delibera della Giunta regionale della Lombardia n. IX/2601 del 30 novembre 2011).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28282 del 04/11/2019 (Rv. 655689 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1123

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Spese condominiali

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Cassazione

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2019